CERTIFICATI MEDICI PER I CORSI - CCE

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per l'attivitá in montagna l'obbligo del certificato medico con prova sotto sforzo. ... più essere il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, ma un ...
CERTIFICATI MEDICI PER I CORSI FACCIAMO CHIAREZZA: Come saprete ad aprile era stato approvato un decreto ministeriale (DM 24.04.2013) che in sostanza prevedeva anche per l'attivitá in montagna l'obbligo del certificato medico con prova sotto sforzo. La cosa ora è stata superata in quanto quella norma è stata abrogata. Vi riepiloghiamo la vicenda, visto che stanno girando voci confuse. Alleghiamo anche le norme citate. Va detto innanzitutto che in base al DM 24.04.2013 la nostra attività rientra tra quelle di carattere AMATORIALE disciplinate dall'art. 2 e non tra quelle "non agonistiche" disciplinate dall'art. 3 (la nozione di attività amatoriale è nuova; in base al precedente DM 28.03.1983, oggi abrogato, eravamo attività non agonistica).

Il decreto oggi dice che "è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.".

Mentre l'attività "non agonistica" è solo quella che riguarda: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Quindi, per semplificare, al di fuori dell'ambito CONI e dell'ambito scolastico le attività sportive sono di carattere "amatoriale". Definito così l'ambito in cui ci muoviamo, quello amatoriale, va rilevato che l'art. 42 bis del DL 69/2013 (decreto del fare) ha soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività amatoriale, mentre rimane per l'attività non agonistica.

In sostanza si torna al regime precedente, dove non c'era un obbligo di legge (neanche regionale) di presentare il certificato per partecipare ai corsi, ma ce lo imponeva solo il regolamento CAI (che per noi è vincolante).

Quindi per i corsi dovremo continuare a richiedere il certificato medico anche se, viste le modifiche normative, non dovrebbe più essere il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, ma un altro certificato di idoneità generica rilasciato dal medico di base. Probabilmente i medici continueranno a rilasciare quello di idoneità alla pratica sportiva non agonistica... e quello dobbiamo chiedere noi per i corsi, visto il regolamento CAI. Decreto Ministeriale 24.04.2013 Decreto Legge n. 69/2013 art. 42 bis

Il documento è stato redatto da Giuseppe Lavedini – OTTO VFG Siamo comunque in attesa di un documento ufficiale così come richiesto da parte della Sede Centrale del CAI ……